Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY

Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

DEFINIZIONI

Con l’espressione “WHISTLEBLOWER” (segnalatore o segnalante, in italiano) si vuole intendere una persona che lavora in un’azienda (pubblica o privata) e che decide di segnalare un illecito, una frode o un pericolo che ha rilevato durante la sua attività lavorativa (o, nel caso di un cliente, nel corso della sua esperienza di cliente di un’azienda).

Per segnalante si intende qualunque dipendente e/o collaboratore della società SAU SPA, chiunque si trovi in relazioni d’affari con la Società (clienti, fornitori), nonché terze parti.

La segnalazione, in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione o l’ente privato di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Il whistleblowing è la procedura volta ad incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.

Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente. Il whistleblowing si basa sul bilanciamento dell’esigenza, da parte della pubblica amministrazione e delle imprese private, di incentivare le segnalazioni di illecito o presunte tali con la necessità di tutelare i dipendenti, collaboratori nonché terze parti che segnalano queste irregolarità.

In particolare, i dipendenti pubblici e privati che segnalino un illecito non possono essere sottoposti a provvedimenti disciplinari e sono protetti contro le azioni ritorsive. Nel settore privato, le imprese hanno l’obbligo di prevedere le medesime tutele nei propri modelli organizzativi se e in quanto adottato.

 1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL’ISTITUTO

Trovi i riferimenti normativi, sempre aggiornati in questa pagina.

2. SCOPO E FINALITA’ DEL DOCUMENTO

Lo scopo del presente documento è quello di disciplinare le politiche di gestione delle segnalazioni di condotte scorrette o di atti illeciti, effettuate nel contesto lavorativo al fine di contrastare il compimento di atti illeciti, rimuovendo i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni. Le disposizioni operative in merito ai presupposti per effettuare le segnalazioni, sia interne che esterne, nonché in ordine alla concreta gestione delle stesse da parte del soggetto appositamente incaricato, sono indicate nella procedura “Protocollo di segnalazione illeciti ed irregolarità”, accessibile al seguente link

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire oggetto di whistleblowing. Possono essere oggetto di segnalazione le condotte inappropriate o scorrette e le presunte violazioni, conclamate o sospette, riferibili a comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente privato.

Il whistleblowing non riguarda lamentele di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla normativa di riferimento.

4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Se si intende effettuare una segnalazione, si deve riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l’oggettività.

È garantita la possibilità di presentare le segnalazioni in forma anonima, che hanno lo stesso valore di quella identificata. Le segnalazioni anonime, rispetto a quelle identificate, devono essere dettagliate in maniera più approfondita affinché i fatti e le situazioni contestati siano sufficienti a poterne valutare la fondatezza e a portare avanti l’istruttoria.

5. MODALITA’ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

La società SAU SPA mette a disposizione del soggetto segnalante la piattaforma digitale “Legality Whistleblowing” accessibile attraverso la rete Internet.

Il segnalante, in questo modo, può effettuare una segnalazione – in forma scritta o in forma orale – attraverso le due modalità presenti sulla piattaforma “Legality Whistleblowing” (per maggiori indicazioni sulla procedura di invio delle segnalazioni, si rimanda alla relativa Sezione “Protocollo di segnalazione illeciti ed irregolarità”).

L’applicativo software garantisce assoluta riservatezza e crittografia dei dati del segnalante e della segnalazione, in quanto accessibili esclusivamente dal soggetto ricevente.

A prescindere dalla modalità di segnalazione effettuata, quest’ultima sarà trattata con sollecitudine, in modo riservato e professionale.

6. ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze esposte nella segnalazione sono affidate al Responsabile del Whistleblowing che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

A tal fine, nel pieno rispetto della riservatezza prevista dalla normativa di riferimento, il Responsabile del Whistleblowing può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e in particolare dei soggetti autorizzati e, all’occorrenza, di organi di controllo esterni all’Ente/Azienda.

7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

A) Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale, del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l’identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti del soggetto segnalante che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

8. RESPONSABILITA’ DEL WHISTLEBLOWER

La presente policy lascia impregiudicata la responsabilità penale e civile del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura.

 

 

 

ATTO ORGANIZZATIVO INTERNO

PROTOCOLLO SEGNALAZIONE DI ILLECITI, VIOLAZIONI E IRREGOLARITÀ

 

  1. Oggetto e scopo

Lo scopo del presente protocollo è definire le procedure e modalità operative per l’effettuazione di segnalazioni di illeciti, violazioni ed irregolarità, definendone l’oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione e di gestione da parte dei destinatari.

Tutto ciò al fine di contrastare la commissione di illeciti, tutelando il principio di legalità, nonché, più in generale, combattere la c.d. “cultura del silenzio”, favorendo l’emersione di condotte integranti illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e/o le altre condotte rilevanti ai sensi e per gli effetti della specifica normativa contenuta nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in tema di “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.  

La Società ritiene che sia importante sviluppare l’idea che sul luogo di lavoro si debba creare un clima aperto, sicuro e trasparente, in cui i lavoratori possano segnalare eventuali problematiche senza subire per questo conseguenze negative.

 

  1. Campo di applicazione

 

La presente procedura, si applica, da un punto di vista soggettivo:

 

Da un punto di vista oggettivo, la procedura si applica a tutte le azioni di c.d. whistleblowing, per tali intendendosi le comunicazioni aventi ad oggetto la consapevolezza o il ragionevole e legittimo sospetto di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’integrità dell’ente privato SAU SPA, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, consistenti ad esempio in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.

 

  1. Termini e definizioni

 

Segnalante (o whistleblower): chi, essendo testimone di un illecito o di una irregolarità sul luogo di lavoro, decide di segnalarlo;

Segnalazione: comunicazione del segnalante avente ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di comportamenti illeciti o di irregolarità. In particolare, si indicano gli ambiti delle segnalazioni che possono essere effettuate: 1) Corruzione; 2) Istigazione alla corruzione; 3) Abuso; 4) Furto; 5) Illecito; 6) Mobbing; 7) Assenteismo; 8) Comportamento violento o molesto; 9) Conflitto di interessi; 10) Diffusione informazioni riservate/violazione obbligo di riservatezza.

Segnalato: soggetto cui il whistleblower attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità rappresentato nella segnalazione;

Destinatario: soggetto e/o organo che gestisce il canale di segnalazione interna ai sensi e per gli effetti degli articoli 4. e 5. Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, avente il compito di ricevere, analizzare e verificare le segnalazioni. Nel caso di specie il Destinatario è il soggetto esterno CNA Servizi Modena srl (C.F. n. 01860940368), per il tramite di personale competente specificamente formato;

Violazione: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l'integrità dell’amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e nelle altre condotte o illeciti di cui al punto 1., dell’articolo 2., del citato Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

 

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché il Destinatario possa procedere (in autonomia e/o avvalendosi di altre Funzioni dell’organizzazione aziendale) alle dovute ed appropriate verifiche nonché a tutti gli accertamenti ritenuti utili o necessari a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

 

Per questi motivi, è opportuno che la segnalazione contenga i seguenti elementi minimi:

  • generalità del segnalante, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’organizzazione aziendale (salvo quanto specificato nel prosieguo circa la possibilità di effettuare segnalazioni in forma anonima);
  • chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, ivi comprese, laddove note, le circostanze spazio/temporali dell’illecito o irregolarità;
  • se conosciute, generalità o altri elementi che consentano di identificare il segnalato (ad esempio, la qualifica o il settore in cui svolge la propria attività);
  • l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  • eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
  • ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dell’illecito/irregolarità segnalati.

 

Al fine di favorire l’emersione di segnalazioni, le stesse possono avvenire anche in forma anonima.

In ogni caso, nell’attività di ricezione e gestione della segnalazione è garantita la riservatezza dell’identità del whistleblower, in primis attraverso la predisposizione di adeguati canali per l’inoltro della segnalazione (come meglio specificato nel paragrafo seguente).

 

L’anonimato non è però garantito nei seguenti casi tassativi:

  • quando la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato (c.d. segnalazione in mala fede) e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ai sensi di legge;
  • quando l’anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio, indagini penali, ispezioni di organi di controllo);
  • quando nella segnalazione vengano rilevati fatti e/o circostanze che rendano opportuna e/o doverosa la segnalazione all’Autorità Giudiziaria (ad esempio, reati di terrorismo, spionaggio, attentati, ecc.).

 

Ferme restando le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista per legge.

 

    1. Modalità di segnalazione interna e condizioni per effettuare la segnalazione esterna

 

Le segnalazioni, sia scritte che orali, devono essere trasmesse al Destinatario tramite l’apposito canale istituito dalla scrivente, ovvero la Piattaforma software “Legality Whistleblowing” della società Digital PA, integrata nel sito internet istituzionale della scrivente https://www.sautool.com, seguendo la procedura indicata.

Le informazioni di dettaglio sul canale di segnalazione interno, sui presupposti per effettuare le segnalazioni, sia interne che esterne, nonché per qualsiasi altro approfondimento anche normativo, sono contenute nella Whistleblowing Policy e negli altri documenti e contenuti presenti nella predetta Piattaforma.

 

È responsabilità di chi eventualmente riceve una segnalazione o materiale e/o documentazione che potrebbe contenere una segnalazione al di fuori del suddetto canale, di inoltrarla direttamente e tempestivamente al soggetto Destinatario entro 7 giorni dal ricevimento, senza prendere contezza nel modo più assoluto del contenuto di quanto ricevuto e quindi nel pieno rispetto della riservatezza. La scrivente provvederà a dare adeguata visibilità in azienda della suddetta modalità informativa.

 

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. n. 24/2023;

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

Le segnalazioni esterne vanno effettuate all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in forma scritta tramite la piattaforma informatica attivata dall’ANAC stessa, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

 

    1. Gestione della segnalazione interna

 

Il Destinatario è responsabile della verifica preliminare delle segnalazioni ricevute, finalizzata alla valutazione dei presupposti giuridici e fattuali per proseguire con la fase del vero e proprio accertamento.

 

A conclusione della fase di verifica preliminare, il Destinatario classifica le segnalazioni analizzate in:

 

  • segnalazioni infondate, da archiviare: quelle irrilevanti ovvero prive di indicazioni sufficienti per procedere con ulteriori approfondimenti;
  • segnalazioni in mala fede: da inoltrare alle Funzioni interessate per la definizione delle eventuali azioni da intraprendere;
  • segnalazioni da approfondire: quelle contenenti informazioni circostanziate e rilevanti. In tal caso, il Destinatario attiva la fase di accertamento che comprende ogni attività istruttoria necessaria o utile alla verifica della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, compresa l’eventuale audizione personale del whistleblower e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, nonché l’acquisizione di documenti o il compimento di attività ispettive o di accesso ai luoghi, il tutto nel rispetto dei principi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Laddove necessario o utile ai fini dell’attività istruttoria e di accertamento, il Destinatario provvede ad inoltrare la segnalazione ad altra/e Funzione/i aziendali per finalità istruttorie, garantendo l’anonimato del segnalante. Anche tali soggetti sono vincolati alla tutela della riservatezza ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

 

Qualora all’esito dell’approfondimento (così come sopra articolato), la segnalazione risulti:

 

  • manifestamente infondata, il Destinatario provvederà all’archiviazione della segnalazione.

 

  • non manifestamente infondata, il Destinatario avuto riguardo alle cause, alla natura, alla gravità ed agli effetti della violazione dovrà provvedere a fornire specifica informazione all’organo amministrativo della scrivente società, al fine di mettere nelle condizioni quest’ultima di adottare le opportune e/o necessarie determinazioni a tutela dell’integrità di SAU SPA.

 

Ai sensi dell’art. 5 “Gestione del canale di segnalazione interna”, del citato Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, il Destinatario darà diligente seguito alle segnalazioni ricevute e, in particolare, fornirà un riscontro alle segnalazioni ricevute entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento delle segnalazioni o, nei casi di mancanza di tali avvisi, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

 

    1. Reporting agli organi sociali

 

Nel rispetto dei principi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ivi compreso quello di riservatezza, il Destinatario darà conto delle segnalazioni pervenute e gestite agli Organi societari con cadenza semestrale (salvi casi di urgenza).

 

4.5 Normativa privacy e Registro dei trattamenti

 

La società è tenuta al rispetto delle vigente normativa in materia di privacy come indicato nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e in particolare, nell’art. 13 “Trattamento dei dati personali”. In particolare occorre procedere all’aggiornamento del Registro dei trattamenti ex art. 30 del Regolamento (EU) n. 2016/679 (RGPD) e alla predisposizione di apposita DPIA ex art. 35 del Regolamento (EU) n. 2016/679 (RGPD).

 

  1. Sistema sanzionatorio
    1. Misure a tutela del segnalante

 

Oltre alla tutela della riservatezza di cui si è detto al precedente paragrafo 4.1., non sono consentiti atti di ritorsione o discriminazioni, dirette o indirette, nei confronti del whistleblower per motivi in qualsiasi modo collegati alla segnalazione, a prescindere dalla fondatezza o infondatezza/rilevanza o irrilevanza della stessa ove effettuata in buona fede. Per buona fede si intende la ragionevole convinzione di segnalare fatti rilevanti/fondati. Per le conseguenze di segnalazioni effettuate in mala fede si veda infra par. 5.2.

 

Sono considerate azioni discriminatorie tutte quelle che comportano effetti negativi sulle condizioni di lavoro del segnalante, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • azioni disciplinari ingiustificate,
  • molestie sul luogo di lavoro,
  • demansionamenti,
  • trasferimento ingiustificato,
  • mobbing
  • ed ogni altra forma di comportamento che determini condizioni di lavoro intollerabili e/o un peggioramento della posizione lavorativa del denunciante.

 

È nulla qualsiasi misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante per motivi comunque ricollegati alla segnalazione.

Colui che pone in essere misure ritorsive o discriminatorie nei confronti del whistleblower realizza un comportamento contrastante con la presente procedura e con i principi del D.lgs. n. 24/2023 e, pertanto, potrà essere sottoposto a provvedimento disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia e di CCNL applicabili.

Il dipendente che ritiene di avere subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito può denunciare la circostanza all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e farsi assistere dall’organizzazione sindacale alla quale aderisce.

 

    1. Abuso della procedura

 

Resta ferma la responsabilità penale e disciplinare del segnalante qualora lo stesso effettui una segnalazione che possa configurare calunnia o diffamazione a danno del segnalato ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile.

È vietata qualsiasi forma di abuso della presente procedura. Più nello specifico, le segnalazioni proposte al solo scopo di creare danno al denunciato o ad altri soggetti (c.d. segnalazione in mala fede) nonché ogni utilizzo improprio/intenzionale strumentalizzazione della presente procedura possono comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari.

 

  1. Responsabilità

 

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili al fine di consentire al Destinatario della segnalazione l’espletamento delle necessarie attività di verifica e accertamento.

È espressamente vietato effettuare segnalazioni infondate con dolo o colpa grave nonché abusare in qualsiasi modo della presente procedura (secondo quando meglio specificato nel precedente sotto-paragrafo).

 

Anche ai sensi dell’art. 5 del citato Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, il Destinatario:

  • riceve le segnalazioni;
  • rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
  • mantiene se necessario le interlocuzioni con la persona segnalante e svolge attività di verifica e accertamento sulle segnalazioni ricevute, eventualmente con la collaborazione di altra/e Funzioni aziendali;
  • assicura la riservatezza dell’identità del segnalante in ogni fase della procedura;
  • valuta la fondatezza o meno della segnalazione ricevuta, disponendo o proponendo le misure conseguenti;
  • fornisce riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell’invio dell’avviso di ricevimento delle segnalazioni o, nei casi di mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
  • relaziona periodicamente (immediatamente nei casi di urgenza) ai competenti organi societari in merito alle segnalazioni ricevute e gestite.

 

Le Funzioni aziendali appositamente preposte e designate collaborano con il Destinatario nell’attività di verifica e accertamento, garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante e delle persone coinvolte e/o citate nella segnalazione.

 

  1. Archiviazione

 

È cura del Destinatario garantire:

  • la tracciabilità delle segnalazioni e della relativa attività istruttoria;
  • la conservazione della documentazione riguardante le segnalazioni e le relative attività di verifica, con gli opportuni livelli di sicurezza/riservatezza, per un periodo non superiore a 5 anni dalla conclusione del procedimento.

 

La Piattaforma software Legality Whistleblowing” adottata dalla scrivente quale canale interno delle segnalazioni risponde ai richiesti standard di sicurezza, garantisce la riservatezza richiesta dal D.lgs. n. 24/2023 e si caratterizza per:  

 

  • l’utilizzo di un sistema di Crittografica Asimmetrica sui contenuti testuali, i log di attività e delle sessioni, gli allegati "files";
  • le password sono salvate con crittografia sale (salt random);
  • l’utilizzo di Server dedicati DigitalPA che assicurano la massima protezione dei dati e dei livelli di sicurezza, garantiti dalla certificazione DigitalPA Iso 27001/2014 che dalla infrastruttura della server farm certificata ISO 27001/2014;
  • essere totalmente adempiente agli standard ISO 37301 (ex 19600) e ISO 37001, dedicati rispettivamente alle linee guida per il Compliance Management System e l’Anti-Bribery Management System.

 

Polinago, 12 dicembre 2023